
Assicurare “uniformità, speditezza ed efficienza” ai procedimenti di rilascio delle autorizzazioni e garantire “parità di trattamento ai richiedenti, sia pubblici che privati, in una logica di trasparenza dell’azione amministrativa”. A chiarire gli obiettivi della circolare in materia di “concessioni di scavo e ricerche” emanata negli scorsi giorni è il Direttore Generale ‘Archeologia Belle Arti e Paesaggio’ del Mibac, Gino Famiglietti, che ha inviato una lettera per rispondere alle preoccupazioni delle Consulte universitarie di Archeologia circa la nuova procedura (leggi l’articolo di AgCult).
“Il 18 gennaio 2019 questa Direzione generale ha provveduto alla pubblicazione della circolare n. 4, con la quale sono state fornite indicazioni operative in merito alle richieste di concessioni di ricerche e scavi archeologici”, ricorda Famiglietti.
“In risposta alle preoccupazioni espresse da alcuni docenti di Archeologia circa la nuova procedura, appare opportuno ricordare che il provvedimento ha sostituito ben otto precedenti circolari, emanate fra il 2000 e il 2018, ed ha proposto una sistematizzazione della materia che presenta novità rispetto al passato solo in ordine ai punti seguenti”.
“CENTRALIZZARE L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESECUZIONE DI RICERCHE”
Il primo punto è rappresentato dal richiamo all’esclusiva competenza della Direzione generale per quanto attiene all’affidamento in concessione di ricerche archeologiche non invasive a richiedenti estranei all’Amministrazione. “Già la previsione di legge contenuta negli articoli 88 e 89 del Codice dei beni culturali e del paesaggio riserva al ‘Ministero’ (cioè alla struttura centrale dell’Amministrazione) la competenza in materia di ricerche archeologiche e la facoltà di dare in concessione a soggetti pubblici e privati la loro esecuzione. La disciplina operativa dettata con la circolare n. 4/2019 è diretta conseguenza della riorganizzazione ministeriale del 2016, che ha soppresso la Direzione generale Archeologia e le Soprintendenze di settore e ne ha attribuito le competenze, a livello centrale, all’unica Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e, a livello periferico, alle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio. Alla luce del rinnovato assetto organizzativo, ed in particolare del fatto che a dirigere le neo-istituite Soprintendenze ABAP sono stati chiamati, e possono legittimamente esserlo, dirigenti appartenenti ai vari ruoli tecnici di questa Amministrazione (archeologi, architetti e storici dell’arte), è parso opportuno centralizzare l’autorizzazione all’esecuzione di ricerche archeologiche, anche non invasive, al fine di evitare che tale procedura autorizzativa sia demandata a Soprintendenti privi di adeguata specializzazione in ambito archeologico”.
PREMIO DI RINVENIMENTO
Il secondo riguarda l’opportunità di continuare a richiedere la preventiva rinuncia al premio di rinvenimento quando gli immobili interessati dagli scavi in concessione siano proprietà di enti pubblici territoriali. “Come è noto agli addetti ai lavori, infatti, una recente sentenza del Consiglio di Stato ha chiaramente stabilito il principio in base al quale tali enti non hanno diritto al premio in quanto soggetti che concorrono istituzionalmente ‘al perseguimento del pubblico interesse alla conservazione ed incremento del patrimonio culturale della collettività’. Si tratta, tuttavia, di una sentenza che ha deciso su un caso specifico e, benché rappresenti un precedente giurisprudenziale significativo, è parso opportuno esplicitare in via formale un elemento, di natura essenzialmente precauzionale, che è già parte di una prassi consolidata”.
STIPULA DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA
Il terzo aspetto è rappresentato dalla necessità che il concessionario si impegni a tenere indenne l’Amministrazione dalle conseguenze di possibili eventi dannosi a carico delle persone impegnate nelle operazioni di scavo, o di terzi estranei, anche mediante la stipula di una polizza fideiussoria. “Tale soluzione appare del tutto equilibrata rispetto allo scopo di garantire, da una parte e in via primaria e inderogabile, la sicurezza di tutti gli operatori sul campo e, dall’altra, di non costituire un aggravio di costi eccessivo per i concessionari, dal momento che la stipula di una polizza fideiussoria, al contrario di quanto accadrebbe con una fideiussione propriamente detta, non obbliga il sottoscrittore al materiale versamento dell’importo posto a garanzia. Tale previsione è resa necessaria, peraltro, dalla possibilità che a richiedere, e ottenere, la concessione possano essere non soltanto soggetti giuridici eventualmente già dotati di copertura assicurativa a favore dei propri operatori (come, ad esempio, le università e gli istituti di cultura), ma anche soggetti privati”.
“PREVENIRE COMPORTAMENTI CENSURABILI DA PARTE DEI CONCESSIONARI”
In ultimo, la circolare ha previsto che il parere della Soprintendenza competente sull’attività proposta dai soggetti richiedenti la concessione a questa Direzione generale debba dare conto delle condizioni in cui sono stati lasciati i siti indagati, alla fine di ogni campagna, anche in realtà territoriali differenti, da parte dello stesso ente, così come nel caso di rinnovo di una concessione nell’ambito di una ricerca pluriennale, segnalando in particolare, mediante opportuna documentazione fotografica, i casi di mancati restauri o consolidamenti di strutture, elenchi incompleti o eccessivamente sommari dei reperti, di ricoperture poco accurate dei terreni esplorati, potenzialmente rischiose per cose e persone. Si tratta di una misura dettata dalla necessità di prevenire comportamenti censurabili, e purtroppo non infrequenti, da parte dei concessionari. Proprio i docenti, che sono parte di un mondo ormai da anni abituato al principio della valutazione del lavoro svolto, non dovrebbero avere difficoltà a che il loro operato sia sottoposto a verifica di coerenza con gli impegni assunti al momento del rilascio delle concessioni”.
Pertanto, conclude Famiglietti, “si ribadisce che obiettivo primario della circolare n. 4/2019 è quello di assicurare uniformità, speditezza ed efficienza ai procedimenti di rilascio delle autorizzazioni e garantire parità di trattamento ai richiedenti, sia pubblici che privati, in una logica di trasparenza dell’azione amministrativa”.
LE PREOCCUPAZIONI DELLE CONSULTE UNIVERSITARIE
Negli scorsi giorni, come anticipato da AgCult, i presidenti delle Consulte Universitarie di Archeologia hanno sottoscritto un documento che critica duramente l’iniziativa ministeriale chiedendone l’immediato ritiro e appellandosi “al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio, ai Presidenti di Camera e Senato, e ai Ministri all’Istruzione Università e Ricerca e ai Beni e alle attività cultuali perché siano pienamente garantiti il rispetto della libertà della ricerca e della didattica e la promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica”. Invitano inoltre “i loro aderenti ad una mobilitazione permanente e ad una attività di informazione degli organi accademici e degli studenti”.
In particolare, le Consulte esprimono “il più fermo e convinto rammarico per lo spirito che anima tale provvedimento e manifestano pieno dissenso nei confronti di una circolare che rappresenta un grave ostacolo alla leale e proficua collaborazione tra MIBAC e MIUR. Condurre una ricerca e un’attività didattica archeologica sul campo diventa, infatti, sempre più una corsa ad ostacoli burocratici e amministrativi (che sarebbe lungo qui elencare), compresa la stipula di polizze fideiussorie”.
Si considera poi “assai grave” che “per condurre ricognizioni di superficie, prospezioni geofisiche, rilievi aerofotografici, anche quelli eseguiti con strumenti consueti come i droni, comprese le tante attività diagnostiche condotte anche a fini didattici dagli studenti universitari nell’ambito dei loro lavori di tesi, sarebbe necessario ottenere una concessione di scavo, con tutti gli aggravi burocratici connessi”.
Le Consulte intendono anche ribadire che l’attività archeologica sul campo “rientra tra le funzioni istituzionali e tra gli stessi doveri dei docenti e ricercatori universitari, sia per la ricerca scientifica sia per la formazione degli studenti (tutti i corsi universitari prevedono da anni specifici crediti formativi), sia per le attività della cd. terza missione, nella quale le attività archeologiche rivestono sempre più un importante rilievo”. Si sottolinea, inoltre, che “le ricerche archeologiche universitarie hanno avuto e hanno importanti ricadute non solo nello sviluppo della conoscenza scientifica e nella formazione ma anche nella tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico”.
“Invece di favorire la collaborazione, esplicitamente vietata nella circolare, tra due istituzioni ‘sorelle’ (che solo quarant’anni fa erano parte dello stesso ministero), questa circolare erige muri e sollecita conflitti, considerando il mondo universitario non come parte integrante di una stessa comunità scientifica e professionale ma quasi una controparte dalla quale difendersi o, nel migliore dei casi, un fastidioso soggetto da tenere a bada e sotto stretto controllo, tanto da giungere a ritenere che una ricerca universitaria possa essere autorizzata solo se ‘coerente con i programmi di ricerca messi a punto o già avviati dalla Soprintendenza’, nel più totale disconoscimento della libertà della ricerca sancita dall’art. 33 della Costituzione”.
Sono, infine, “gravi i limiti o i veri e propri divieti imposti all’organizzazione di Summer School e di altri corsi universitari connessi con le attività archeologiche sul campo, oltre a quelle iniziative di promozione della cultura e di educazione al patrimonio e ai progetti di alternanza scuola-lavoro, che vedono sempre più impegnate le Università nei confronti della società nel suo insieme, anche mediante la partecipazione di studenti liceali e cittadini a operazioni archeologiche, sempre condotte sotto il controllo e la direzione di docenti altamente qualificati e non certo con obiettivi di trarre ‘profitto economico’, che non rientrano tra le finalità dell’Università”.














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Giancarlo Buzzanca - DG-OR